Salta al contenuto principale

Movimenti finanziari e legalità

osservatori esterni non meglio indentificati

Rispetto a tutti gli altri campi d’indagine, questo è ancora assolutamente inesplorato, per cui possono solo essere poste delle domande che necessitano di una risposta da tutti gli attori sociali che operano in questo campo.

Anzitutto, il tema delle pressioni esercitate dai finanziatori sugli stati per il tramite del MES – sia che si tratti di altri paesi, magari esterni all’area euro, sia che si tratti di investitori privati – è una questione di “ordine democratico”, poiché il rischio è che chi detiene il capitale possa scegliere di fatto le riforme, e quindi sovvertire l’ordine costituzionale.

Va infatti interpretato con un certo sospetto il fatto che il trattato MES escluda i parlamenti nazionali da qualsiasi ruolo, ovvero da qualsiasi potere di controllo sull’operato dell’organizzazione sovranazionale. Cosa, questa, che è stata affrontata di petto dai tedeschi, che si sono imposti sancendo il primato delle proprie istituzioni nazionali rispetto al MES, e finanche rispetto all’UE (qui trovate approfondimenti). Per tale ragione, ormai si discute infatti di due tipi di MES, quello tedesco e quello in vigore in tutti gli altri paesi.

Gli artt. 4 e 9 del Trattato MES prevedono che i rappresentanti degli stati membri che non fanno parte della zona euro, e quindi del MES, possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori, venendo molto probabilmente a conoscenza delle riforme da chiedere ai paesi in difficoltà, e potendo finanche influenzarne i contenuti.

Ancor più preoccupante la lettura combinata degli articoli 5 e 21 del Trattato, il primo prevede che possano essere invitate nelle riunioni come osservatori “altre persone”, compresi i rappresentanti di altre istituzioni e organizzazioni quali il FMI, il secondo invece stabilisce che il MES per finanziare i prestiti degli stati possa a sua volta indebitarsi con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.

In pratica, posto che il MES può indebitarsi con chiunque possegga ingenti somme di denaro, nulla esclude che tra le “altre persone” invitate in qualità di “osservatori”, possano esserci rappresentanti del mondo della finanza, con il rischio che oltre a divenire prede perfette per il capitale privato “legale”, si possano addirittura verificare - al di là delle intenzioni della stessa organizzazione - infiltrazioni criminali, non riconosciute o riconoscibili in corso di commissariamento. 

Su tale importantissima questione, il MES non prevede specifiche forme di controllo, e non avendo né i parlamenti nazionali né il parlamento europeo un ruolo specifico in tal senso, la domanda sorge spontanea: a seguito dell’entrata in vigore del MES, che tipo di controllo hanno sino a ora esercitato le istituzioni nazionali ed europee contro il rischio di derive di tale natura? Specie se si considera l’aggravante dei privilegi di segretezza e immunità di cui gode il MES?

Queste sono domande senza pretesa di risposte, ma sono domande che meritano risposta.

Estratti della versione attuale del Trattato MES:

Mes

Mes

Mes

Mes


Questa pagina è stato visualizzata 21675 volte